Jul 25, 2019

Indennità di maternità – congedo di maternità

Evviva, è un maschietto! La nascita di un figlio è certamente uno dei momenti più belli della vita. La gioia e l’emozione sono grandi. I preparativi per questo momento andavano avanti a pieno ritmo da mesi. Il lavoro passa un po‘ in secondo piano, la vita stessa è più importante. Comunque è buono a sapersi:

 

Quando ho diritto all’indennità di maternità?

In qualità di collaboratrice, lavoratrice indipendente e anche in diversi altri casi sussiste il diritto all’indennità di maternità. Il periodo nel quale la collaboratrice deve essere obbligatoriamente assicurata prima del parto, ai sensi della Legge sull’AVS è di 9 mesi. Durante questo periodo, la persona deve esercitare un’attività lucrativa per almeno 5 mesi.

Hanno diritto all’indennità di maternità anche le collaboratrici disoccupate e in malattia che percepiscono indennità giornaliere.

 

Quali sono esattamente gli obblighi della collaboratrice e del datore di lavoro?

La futura madre informa il datore di lavoro a tempo debito.
Dopo il parto, viene registrata la richiesta presso la cassa di compensazione da parte del datore di lavoro per conto del dipendente.

Suggerimento: fino a 8 settimane dopo il parto vi è un assoluto divieto di lavoro!

 

Come si presenta la situazione per quanto riguarda il pagamento salario e quanto dura il congedo di maternità?

14 settimane a partire dal giorno del parto le madri lavoratrici hanno diritto all’indennità di maternità. Ovviamente il datore di lavoro ha la facoltà di prolungare questo periodo, in nessun caso può però ridurlo.

L’indennità di maternità viene versata sotto forma di indennità giornaliera che si calcola in base al reddito medio percepito prima della nascita e di cui si riceve l’80%, tuttavia al massimo CHF 196.– al giorno.

 

Diritto in caso di disoccupazione, invalidità, malattia o infortunio

Se al momento del parto avete diritto all’indennità giornaliera di una delle compagnie assicurative sopra menzionate, l’indennità di maternità la sostituisce. In questo caso, l’indennità è pari almeno all’indennità giornaliera ricevuta fino a quel momento.

 

Per quanto tempo è possibile far valere il diritto?

È possibile far valere il diritto fino a 5 anni dopo la fine delle 14 settimane di congedo di maternità.

 

Versamento dell’indennità di maternità

L’indennità di maternità è considerata quale reddito ed è quindi soggetta alla normale tassazione. Nel caso dell’obbligo di assicurazione sociale, occorre tenere presente che anche l’indennità di maternità è obbligatoria, tranne che per l’assicurazione contro gli infortuni.

L’indennità è versata a scelta direttamente alla collaboratrice o al datore di lavoro se questi continua a pagare il salario.

 

Copertura assicurativa

Durante il congedo di maternità la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria, anche se in questo periodo è esente da premi.

Anche la copertura assicurativa della previdenza professionale rimane in vigore durante il congedo di maternità, a condizione che i contributi dei collaboratori e del datore di lavoro continuino a essere versati regolarmente.

 

Cosa succede in caso di malattia durante il congedo di maternità?

La malattia durante il congedo di maternità non incide sulla durata del congedo. Questo non può essere interrotto. Solo l’inizio può essere posticipato se il bambino deve rimanere in ospedale per almeno tre settimane dopo la nascita.

 

Si possono ridurre le ferie durante il congedo di maternità?

No! Non è ammessa una riduzione delle ferie.

 

Calcolo automaticamente corretto grazie a Raiffeisen ed e-salario

L’utilizzo di e-salario è un buon modo per garantire che le indennità giornaliere di maternità siano elaborate correttamente. Le indennità giornaliere possono essere registrate in una riga separata, il calcolo tiene conto degli obblighi specifici nel settore delle assicurazioni sociali. e-salario aiuta l’imprenditore e allo stesso tempo garantisce che egli soddisfa i requisiti di legge in relazione alle indennità giornaliere di maternità.

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